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ATTACCO ALLO STATO DI
DIRITTO Alberto Burgio
Il
mio lavoro è proteggere l'America. Ed è
esattamente quello che farò. Le persone possono
attribuire tutte le intenzioni che credono, ma io ho giurato di
difendere la Costituzione. Ho messo la mano sulla Bibbia e ho
preso questo impegno solenne. E farò esattamente quello
che ho giurato di fare. George W. Bush nella conferenza
stampa del 6 marzo 2003 1.Nel momento in cui scriviamo non
sappiamo come la `crisi irachena' andrà a finire: se
(per quanto ancora) avrà miracolosamente successo
l'azione di differimento del `fronte del rifiuto' che salda la
maggioranza dell'attuale Consiglio di Sicurezza al Vaticano e
alle piazze pacifiste del mondo, o prevarrà invece la
determinazione di Bush a occupare militarmente la regione per
impadronirsi degli immensi giacimenti petroliferi iracheni ad
ogni costo e con ogni mezzo (preferibilmente con le armi, in
modo da remunerare il complesso militare-industriale e il suo
indotto finanziario e da testare i nuovi sistemi d'arma in
vista della prossima campagna `preventiva') e puntare poi
sull'Iran. Altre cose invece le conosciamo già, in
quanto si tratta di risultati acquisiti della strategia bellica
americana varata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 e,
più in generale, delle conseguenze di due fattori
distinti ma tra loro connessi: la nuova fase di guerra
permanente inaugurata dalla prima Guerra del Golfo (sul piano
esterno) e la militarizzazione delle pratiche di repressione
del dissenso sociale e dei movimenti migratori (sul piano
interno). Dietro le quinte dello scontro tra gli Imperi del
Bene e del Male e della `guerra al terrorismo' e
all'immigrazione `clandestina', c'è un mondo nascosto
che coinvolge le forme del governo politico e del controllo
sociale nelle società occidentali e che vede una
drastica compressione degli spazi di libertà, frequenti
violazioni delle garanzie giuridiche, modificazioni striscianti
delle Costituzioni: un mondo che raramente conquista gli onori
della cronaca, fatto di leggi incostituzionali, di circolari e
regolamenti riservati, di vertici informali, di prassi
investigative irregolari, di violazioni delle tutele, dei
diritti e delle libertà fondamentali, di nuove pratiche
di controllo e di discriminazione, di tribunali speciali, di
detenzioni senza incriminazioni e senza processo, di processi
segreti e senza difesa, di torture, di scomparse misteriose,
persino di assassini legalizzati. Raramente questo `mondo
nascosto' arriva in superficie e a conoscenza del grande
pubblico. Negli Stati Uniti è accaduto una prima volta
lo scorso 14 ottobre, quando il settimanale «The Nation»
pubblicò con grande evidenza una lettera aperta al
Congresso nella quale si affermava che «la questione più
importante tra quelle sollevate dalla guerra» riguarda i
pericoli che incombono sul sistema democratico degli Stati
Uniti, seriamente minacciato da un «nuovo Leviatano»
nel quale «il Dipartimento della Giustizia si arroga il
diritto di imprigionare cittadini americani senza limiti di
tempo per il solo fatto che un burocrate del Pentagono li abbia
etichettati come «combattenti nemici”»(1). È
successo ancora di recente (lo scorso 25 febbraio) quando
l'American Civil Liberties Union - una delle più
importanti organizzazioni statunitensi di giuristi democratici,
sulla breccia dal 1920 - ha comprato una pagina del «New
York Times» per lanciare l'allarme sulla minaccia
rappresentata dalle nuove misure `anti-terrorismo' invocate dal
ministro della Giustizia John Ashcroft (in base alle quali gli
investigatori potrebbero svolgere perquisizioni e indagini
bancarie senza mandato e il governo potrebbe espellere o - nel
caso di cittadini americani - privare della cittadinanza
chiunque venga semplicemente accusato di terrorismo). Ma di
tutto ciò di norma non ci si occupa, forse perché
il grado di insicurezza collettiva è ormai talmente
elevato, che la rimozione delle fonti di rischio funziona come
una contromisura indispensabile alla sopravvivenza
quotidiana. In questo contesto, e pur in presenza di vistose
rotture della legalità e di gravi violazioni dello Stato
di diritto, si rivela singolarmente arduo generalizzare la
consapevolezza del crescente rischio di regressione autoritaria
che già oggi i paesi occidentali corrono e che si
aggraverebbe esponenzialmente ove la nuova guerra contro l'Iraq
scoppiasse, alimentando la tendenza alla criminalizzazione del
dissenso sociale e politico e inasprendo - forse al di là
dell'immaginabile - le tensioni tra il Nord e il Sud del mondo.
Come si cercherà di mostrare in queste pagine, si tratta
di un rischio talmente elevato, da autorizzare un inquietante
parallelismo storico. Si ha l'impressione di ritrovarsi,
settant'anni dopo, al cospetto di un passaggio analogo a quello
verificatosi a cavallo tra gli anni Venti e Trenta del secolo
scorso: dinanzi a una seconda `grande trasformazione' delle
società occidentali, per effetto della quale le classi
dominanti tornano a fare massicciamente ricorso al potere
politico, riaffidando agli apparati coercitivi dello Stato il
compito della regolazione autoritaria dell'economia e del
conflitto sociale e alla forza militare la funzione di arbitro
delle relazioni internazionali. Non ci è possibile
approfondire questo discorso, che suggeriamo qui come semplice
ipotesi di lavoro (2). L'argomento del nostro discorso è
molto meno complesso. Nostro intento è portare alla luce
qualche elemento di quel `mondo nascosto' cui abbiamo fatto
riferimento poc'anzi, e che, insieme alla guerra, rischia di
decretare la fine della fase democratica del capitalismo
iniziata nel 1945 ed entrata in sofferenza nel 1989-1991 con la
definitiva conclusione della Guerra Fredda. A questo scopo ci
proponiamo di fornire un primo, sommario e inevitabilmente
lacunoso resoconto delle principali violazioni, nascoste o
flagranti, della legalità costituzionale verificatesi in
alcuni paesi occidentali nel periodo successivo all'11
settembre del 2001. 2. Conviene cominciare dall'evidenza
meno soggetta a controversie, la vicenda dei circa 650 Talibani
deportati nella base navale statunitense di Guantanamo Bay, a
Cuba. Sull'argomento i lettori di questa rivista sono già
stati informati dall'appassionato intervento di Judith
Butler(3). Si può aggiungere qualche dettaglio in ordine
alle condizioni della loro detenzione. Le celle di Guantanamo
sono piccolissime e non offrono protezione dalle intemperie.
Gli Stati Uniti, che non hanno formalizzato capi d'accusa sul
conto dei prigionieri, negano l'accesso alle autorità
consolari, ai familiari e alla rappresentanza legale.
Nonostante le pressioni di altri paesi e le richieste della
Croce Rossa internazionale e dell'Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i diritti umani, continuano nella pratica di
interrogatori illegali, in assenza di difensori, minacciando di
concludere queste `inchieste' con sentenze capitali senza
appello. Per di più (lo si è appreso in questi
giorni da un'inchiesta del «New York Times»),
Guantanamo non è la sede degli interrogatori più
estremi, in quanto i prigionieri più pregiati sono
interrogati, direttamente dalla Cia, nelle basi di Diego Garcia
(Oceano Indiano) e di Bagram (Afghanistan), nelle quali gli
interrogatori si protraggono ininterrottamente per giorni e
notti, in assenza di luce e con escursioni termiche di quaranta
gradi centigradi. Violazioni inaudite, incompatibili con le
Convenzioni internazionali e con i principi base della
Costituzione americana. Ma se ci si fermasse qui, queste
denunce sortirebbero un paradossale effetto legittimante poiché
suggerirebbero che quanto avviene nelle basi militari dislocate
al di fuori del territorio degli Stati Uniti sia un'eccezione
alla regola del rispetto dei diritti e delle garanzie. Avviene
esattamente il contrario. Il timore enunciato da Butler - che
Guantanamo diventi un modello - è più che
fondato, e del resto il trattamento dei prigionieri da parte
delle autorità americane rimanda a una serie di
provvedimenti legislativi che hanno già stravolto le
norme fondamentali dello Stato di diritto, a cominciare dal
Bill of Rights. Tre giorni dopo gli attacchi alle Twin
Towers e al Pentagono, il Congresso vota, quasi all'unanimità,
una risoluzione che conferisce a Bush il potere illimitato di
usare la forza «necessaria e opportuna» contro
Stati, organizzazioni e individui coinvolti negli attentati e
in altre attività terroristiche (4). Se non proprio
l'inizio (numerose norme `anti-terrorismo' - in realtà
mirate contro il movimento no global - sono state varate prima
dell'11 settembre 2001), è certamente un passaggio
cruciale di una deriva tesa all'instaurazione di un vero e
proprio `Stato d'eccezione'. Da questo momento l'attività
normativa dell'Amministrazione Bush sul terreno della `guerra'
interna ed esterna al terrorismo si fa sempre più
intensa e tradisce una crescente insofferenza per il principio
della separazione dei poteri. Il 20 settembre il Segretario
alla Giustizia Ashcroft accorda all'Ins (la potente agenzia
federale incaricata delle procedure di immigrazione e
naturalizzazione) la facoltà di tenere «gli
stranieri» in carcere, senza accuse, per 48 ore o, in
circostanze «straordinarie», per un non meglio
precisato «ragionevole periodo di tempo addizionale»
(5). Un secondo regolamento del ministro (emanato il 31
ottobre) consente agli agenti federali, in violazione del VI
Emendamento della Costituzione, di intercettare segretamente e
senza mandato le comunicazioni tra imputati e avvocati. Nel
frattempo (approvato dal Congresso il 26 ottobre, senza
discussione e, anch'esso, a schiacciante maggioranza) vede la
luce il Patriot Act (6), pilastro fondamentale della nuova
legislazione d'emergenza. Il nuovo reato di «terrorismo
interno» (Art. 802) è definito in termini talmente
vaghi (vi rientrano tutti i reati non a scopo di lucro in cui
si sia fatto uso di «armi o dispositivi pericolosi»
nonché gli atti che «appaiono tesi a influenzare
la politica di un governo con l'intimidazione o con la
coercizione» purché, anche involontariamente,
«mettano in pericolo la vita umana in violazione del
diritto penale») da concedere alle autorità un
potere di controllo pressoché illimitato nei confronti
di immigrati e oppositori politici (7). È prevista la
detenzione illimitata e senza formali accuse di cittadini e
non-cittadini (per i quali la nuova legge introduce la
detenzione obbligatoria sino all'espulsione anche per una
banale violazione delle leggi sull'immigrazione). Sulla base di
semplici sospetti (il più delle volte riferiti a un
identikit della persona «a rischio» tracciato
sull'idealtipo dell'immigrato di religione musulmana) può
capitare (Art. 412) di finire in carcere per sette giorni
(estendibili fino a sei mesi) senza l'autorizzazione del
giudice. Violando il I e il VI Emendamento, la legge (Art. 411)
introduce un test d'ingresso su base ideologica e consente
all'Fbi di accedere senza controllo né mandato alle
comunicazioni telefoniche e di posta elettronica e di violare
impunemente le garanzie della difesa nel processo penale. Si
tratta di restrizioni della libertà del tutto simili a
quelle disposte nel famigerato McCarran-Walter Act, la legge
che nel 1952 vietò l'ingresso negli Usa agli stranieri
membri di partiti o movimenti comunisti. Al tempo stesso
vengono tolti di mezzo tutti quei `controlli e contrappesi'
all'esercizio del potere esecutivo che furono introdotti nel
1974, allorché si scoprì che l'Fbi e altre
agenzie di intelligence avevano sottoposto illegalmente a
spionaggio 10.000 cittadini americani, tra cui Martin Luther
King. Non soddisfatto di avere usurpato prerogative
essenziali della magistratura, il 13 novembre Bush vara un
secondo micidiale provvedimento, il President Issues Military
Order, che, usurpando anche i poteri del Congresso (unico
legittimato a creare «tribunali inferiori alla Corte
Suprema»), fornisce una base `giuridica' alle atrocità
di Guantanamo ma ha pesanti conseguenze pure all'interno degli
Stati Uniti. Questa nuova legge dà al presidente il
potere di istituire e formare tribunali militari speciali
competenti in materia di terrorismo e interamente soggetti a
una catena di comando che riconduce al presidente stesso, in
quanto comandante in capo delle forze armate. Le violazioni
delle garanzie giuridiche già sancite nel Patriot Act
vengono enormemente aggravate. Basti pensare che l'imputato
deve esser difeso da un militare designato dal tribunale e che
a ogni altro eventuale difensore viene negato l'accesso alle
carte e a parte delle udienze. Il presidente ha il potere di
decidere chi sarà giudicato da questo sistema, di
stabilire le regole del procedimento, di nominare giudici,
pubblici ministeri e avvocati, e di determinare le pene per i
condannati. Come il più assoluto dei sovrani, egli si è
disfatto di qualsiasi controllo di legalità sulle sue
azioni. Potremmo continuare a lungo. Altri 23 tra «ordini
esecutivi» e «regolamenti provvisori» hanno
ampliato a dismisura i poteri extra-legali del governo fino
allo scorso novembre (8), quando Bush vara il progetto del
Total Information Awareness System (una gigantesca rete di
spionaggio interno che dovrà monitorare movimenti,
comunicazioni e transazioni «sospette») e firma lo
Homeland Security Act con cui crea il nuovo mega-Dipartimento
della Sicurezza nazionale, terzo per budget e dimensioni con i
suoi 35 miliardi di dollari e 170.000 dipendenti senza diritti
sindacali, ai quali è fatto divieto di denunciare ogni
eventuale abuso dei superiori (9). Ma per farsi un'idea precisa
di tutta questa normativa, occorre a questo punto volgersi alle
sue conseguenze materiali. Subito dopo l'11 settembre l'Fbi
e l'Ins scatenano la caccia al terrorista. «Gli Stati
Uniti - scrive in quei giorni Christopher Bollyn,
dell'«American Free Press» - stanno diventando una
`repubblica delle banane' dove la gente `scompare': un fenomeno
che tutti noi abbiamo visto nelle dittature dell'America Latina
negli anni Settanta e Ottanta, con il sostegno, tra parentesi,
del governo degli Stati Uniti» (10). Il «Washington
Post» conferma: «Sia i giuristi che i cittadini
dicono di non ricordare un altro periodo in cui tante persone
siano state arrestate e imprigionate senza vincolo d'accusa,
particolarmente per reati minori, in assenza di connessioni con
il caso di cui ci si sta occupando» (11). I dipartimenti
di polizia (con massicci supporti operativi del Dipartimento
della Giustizia e l'assistenza tecnica dell'Fbi) riesumano gli
`squadroni rossi', unità di polizia celebri ai tempi di
Edgar Hoover per l'attività di spionaggio, infiltrazione
e repressione delle organizzazioni politiche di sinistra (12).
La gente è incoraggiata alla delazione. Oltre 200.000
segnalazioni di comportamenti `sospetti' vengono raccolte
dall'Fbi. Ne fanno le spese, tra gli altri, una studentessa del
Technical Community College di Durham, torchiata per 45 minuti
perché nella sua stanza qualcuno ha visto un poster
critico nei confronti dell'ex governatore del Texas George W.
Bush e della sua nota predilezione per la sedia elettrica; un
attivista di un gruppo di protesta contro le sanzioni all'Iraq,
indagato a Chicago dalla polizia e da un ispettore postale
perché ha chiesto francobolli senza l'aquila americana
per una circolare da inviare a 4000 iscritti della sua
associazione; un pensionato di San Francisco, interrogato per
ore sulle sue posizioni politiche per avere confidato agli
amici in palestra i propri dubbi sulla guerra in
Afghanistan. Stando alle denunce di Amnesty International e
del Center for Constitutional Rights (13) almeno duemila
persone (erano 1.147 già il 5 novembre 2001) sono state
arrestate sulla base di semplici sospetti, senza mandato e il
più delle volte senza addebiti penali; non è
stata fornita loro la motivazione dell'arresto né la
possibilità di avvalersi di un difensore; spesso il
luogo di detenzione non è stato rivelato nemmeno ai
familiari; in molti casi sono trascorsi cinquanta giorni e in
almeno un caso quattro mesi prima che il detenuto incontrasse
un magistrato; molti detenuti sono stati tenuti in carcere per
mesi sulla base di trasgressioni veniali delle leggi
sull'immigrazione; per estorcere confessioni si è
ricorso a interrogatori vessatori o `involontari'; senza base
legale né la garanzia risarcitoria del mandato
giudiziario di compensazione si sono confiscate le proprietà
delle persone imprigionate; molti processi sono avvenuti in
totale segretezza e talvolta se ne è negata l'avvenuta
celebrazione. Gli ultimi episodi noti risalgono al dicembre
2002, quando la polizia di Los Angeles arresta, senza accuse né
indagini, cinquecento, forse settecento immigrati musulmani
presentatisi agli sportelli dell'Ins per mettersi in regola con
le nuove leggi `anti-terrorismo'. E quando nel Texas quattro
fratelli vengono accusati di finanziare il terrorismo per avere
spedito computer e generici software verso uno «Stato
canaglia» (14). Non è ancora finita. Mentre la
Corte Suprema dichiara costituzionale la legge californiana che
prevede l'ergastolo alla terza condanna indipendentemente dalla
gravità dei reati commessi e vengono resi noti i dati
agghiaccianti della condizione dei minori nel sistema
giudiziario degli Stati Uniti (250.000 adolescenti processati
senza che le corti abbiano tenuto conto della loro età;
16.000 minori detenuti in carceri per adulti), per puro caso,
il 10 febbraio scorso, un collaboratore del Center for Public
Integrity (un'associazione impegnata nella difesa dei diritti
civili) si imbatte nel testo di un nuovo disegno di legge (il
Domestic Security Enhancement) di cui il dipartimento della
Giustizia ha sempre negato l'esistenza. Tra i punti più
scabrosi del progetto, subito soprannominato Patriot Act II,
sono l'ulteriore ampliamento del concetto di «enemy
combatant» (quindi dell'insieme dei reati punibili con la
pena capitale e dell'area di legalizzazione degli arresti
segreti, per i quali si rovescia l'onere della prova); la
legittimazione di schedature di cittadini incensurati in
assenza di mandato; la facoltà, per il governo, di
espellere l'immigrato accusato - sulla base di semplici
sospetti - di terrorismo o di fiancheggiamento (se l'accusato è
cittadino, lo si priva della cittadinanza). Il commento
dell'American Civil Liberties Union è di quelli che
fanno riflettere: per la prima volta dai tempi della Guerra
civile, gli Stati Uniti legalizzano la violazione dell'habeas
corpus (15). 3. L'11 settembre vede anche l'avvio di
un'offensiva diplomatica americana nei confronti degli alleati,
per convincerli ad allinearsi alla strategia `anti-terrorismo'
adottata dalla Casa Bianca. L'Europa è ovviamente tra
gli interlocutori chiave, e il 16 ottobre del 2001 Bush invia a
Romano Prodi una lunga lettera che meriterebbe un esame
approfondito. Limitiamoci all'essenziale. Il progetto di
cooperazione `anti-terrorismo' esposto dal presidente americano
annovera 47 punti, ma ruota intorno a tre cardini: 1.
agevolazione dello scambio di informazioni sulle persone
(compresi i dati bancari), per il quale si chiede di
autorizzare procedure informali (richieste orali); 2.
accelerazione dei procedimenti di estradizione (ai quali si
chiede di preferire provvedimenti di «espulsione o
deportazione» nel caso di «violatori di status,
criminali e soggetti inammissibili»); 3. coordinamento
della difesa delle frontiere esterne. La lettera trascura il
fatto che gli Stati Uniti non dispongono di leggi sul
trattamento dei dati personali a salvaguardia della privacy;
non fa menzione delle Convenzioni internazionali e delle norme
costituzionali sul diritto d'asilo, contro la tortura e la pena
di morte; confonde di continuo terrorismo, criminalità e
immigrazione, oltre ad assumere come ovvia una circostanza
inesistente (almeno sinora), e cioè che gli Stati Uniti
e l'Unione europea abbiano frontiere comuni (16). Ciò
nonostante, la Commissione europea promette che la maggior
parte delle richieste sarà esaudita. Dal 26 ottobre del
2001 (lo si è appreso nel febbraio successivo) ha luogo
una fitta serie di incontri riservati, di «natura
confidenziale», tra funzionari americani, canadesi ed
europei, in occasione dei quali vengono costituiti gruppi di
lavoro congiunti sui temi dell'immigrazione, dell'asilo, dei
piani di transito, del controllo delle frontiere, del traffico
di stupefacenti e del crimine informatico (17). Il risultato di
questi contatti (emblematici del generale processo di
«governamentalizzazione» della sovranità,
che vede il progressivo esautoramento dei Parlamenti) può
essere sintetizzato dicendo che l'Unione europea ha fatto
propria la dottrina Bush della `guerra contro il terrorismo',
in quanto ne ha introiettato i due caposaldi: l'idea che la
minaccia terroristica sia grave al punto di giustificare la
sospensione dei diritti fondamentali, e la propensione ad
assimilare (sulla base di presupposti razzisti) lotta al
terrorismo e gestione dei movimenti migratori. Di tale
orientamento fanno fede numerosi provvedimenti assunti in sede
comunitaria, a cominciare dal mandato d'arresto europeo (che
estende di fatto all'intero territorio dell'Unione la
competenza delle procure dei singoli Stati e sopprime il
sistema di controllo previsto dalle procedure di estradizione
senza che si sia messa mano all'unificazione dei codici) (18) e
dalla Decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo (13
giugno 2002), che contempla una definizione dei «reati
terroristici» (Art. 1) comparabile - per ampiezza e
vaghezza - a quella fornita dalla più recente
legislazione statunitense. Viene considerato terroristico, per
fare un esempio, qualsiasi «atto intenzionale»,
teso a destabilizzare le strutture «economiche o sociali
di un paese», che determini la distruzione di «proprietà
private» e con ciò causi «perdite economiche
considerevoli» (19). Non occorre indossare lenti
ideologiche per capire come questa definizione consenta di
criminalizzare qualsiasi manifestazione di dissenso in
occasione della quale si verifichino scontri di piazza. Se la
normativa europea fosse stata tradotta in legge prima del G8 di
Genova, sarebbe stato possibile incriminare per `reati
terroristici' tutti i manifestanti fermati dalle forze
dell'ordine. E del resto non è casuale che la
maggioranza dei governi europei si sia opposta a una clausola
che neutralizzasse il potenziale repressivo della Decisione
impedendo di usarla contro quanti «agiscono al fine di
preservare o rafforzare i valori democratici ed esercitano il
diritto di manifestare le proprie opinioni, anche ove,
nell'esercizio di tale diritto, abbiano commesso reati»
(20). Non sorprende, in questo clima, che nei paesi europei
si siano adottati provvedimenti e comportamenti molto simili a
quelli messi in atto dal governo americano. Consideriamo qui
due scenari, l'Inghilterra di Blair e l'Italia di Berlusconi.
Benché si tratti di un campione sospetto (di due paesi
che in questa fase fanno a gara nel mostrarsi proni ai
desiderata della Casa Bianca), sarebbe agevole confutare
l'illusione che, per quanto riguarda la lotta al `terrorismo
interno', nel resto del continente ci si muova in
controtendenza (21). 4. L'esame della principale legge
inglese contro il terrorismo varata dopo l'11 settembre
potrebbe ridursi a una semplice osservazione. L'Anti-Terrorism,
Crime and Security Act 2001, entrato in vigore il 14 dicembre
2001, è sostanzialmente la copia fotostatica del Patriot
Act americano. Stessa logica emergenzialista («il governo
ritiene che sussiste uno stato di pubblica emergenza [...] in
quanto l'11 settembre pone una sfida diretta al Regno Unito»),
identica la richiesta di conferire valore di legge all'arbitrio
dell'esecutivo, nella persona del ministro degli Interni David
Blunkett. Il quale, in base alla IV sezione della legge, ha ora
il potere di definire un individuo «terrorista
internazionale» per il semplice fatto di nutrire
«sospetti» nei suoi confronti e di «credere
ragionevolmente» che la sua presenza sul territorio del
Regno costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale. Ne
segue un enorme ampliamento dei poteri che, come negli Stati
Uniti, sbriciola i fondamentali diritti di libertà
sanciti nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo. A
farne le spese sono in primo luogo gli immigrati, vero
obiettivo della `guerra preventiva' per la `sicurezza
nazionale'. La legge consente di tenere in carcere a tempo
indeterminato gli `stranieri' sulla scorta di sospetti e
`prove' segrete, senza formulazione di accuse né
processo; e nega la possibilità di impugnare le
decisioni prese in violazione dei diritti di profughi e
richiedenti asilo. Ma ad essere minacciati sono tutti i
residenti sul territorio britannico, in quanto la semplice
accusa di terrorismo determina l'accesso a un «sistema di
giustizia penale ombra» (22) nel quale è lecito
negare a detenuti e avvocati qualsiasi informazione sulle
motivazioni dei provvedimenti assunti. L'idea è che in
tempi normali i diritti sono una bella cosa, ma nei momenti
difficili si trasformano in lussi superflui. Così si
spiega che la richiesta del rispetto dell'habeas corpus e delle
fondamentali garanzie giuridiche sia stata liquidata da
Blunkett come frutto di una «visione del mondo
`libertaria', superficiale e astratta, incompatibile con la
tutela della sicurezza della nazione in un momento di
emergenza» (23). Risultato? Stando agli ultimi dati,
la politica «anti-terrorismo» inglese produce molti
arresti (304 casi documentati dall'11 settembre 2001) a fronte
di poche incriminazioni (40), in minima parte (tre casi in
tutto, peraltro riferiti ad associazioni che non hanno
relazioni con gruppi terroristici islamici) connesse a reati di
terrorismo (24). Ma questo imbarazzante insuccesso non induce
il governo alla cautela. Dall'11 settembre di due anni fa si
susseguono retate, arresti senza imputazioni, gravi violazioni
dei diritti umani nei confronti dei detenuti. Per darne
un'idea, un rapporto di Amnesty International redatto lo scorso
settembre ha reso noto il caso di due detenuti (Lofti Raissi,
algerino, arrestato su richiesta delle autorità
statunitensi che ne richiedono l'estradizione senza addurre
prove della sua colpevolezza; Mahmoud Abu Rideh, profugo
palestinese, residente in Inghilterra dal 1977, rinchiuso senza
incriminazioni nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh e
poi internato nell'ospedale psichiatrico giudiziario di
Broadmoor) sui 36 riguardo ai quali si è riusciti ad
ottenere informazioni (25). Quel che più preoccupa è
lo scontro tra l'esecutivo e la magistratura, nel quale il
governo ostenta indifferenza e disprezzo per i pronunciamenti
dei giudici. Il «Guardian» di Londra ha rivelato
che l'anno scorso tre magistrati della Commissione speciale di
appello per l'immigrazione hanno dichiarato illegale perché
discriminatoria e incompatibile con le convenzioni europee sui
diritti umani la detenzione di nove stranieri (ovviamente
musulmani) decisa (sulla scorta di semplici sospetti) in base
al Terrorism Act. Il ministro ha annunciato ricorso, e si è
ben guardato dallo scarcerare i detenuti (26). In questo
clima non stupisce che venga affermandosi un processo di
militarizzazione della società nel quale si inscrivono
il rapido aumento della popolazione carceraria (passata negli
ultimi tre anni da 53.000 a oltre 70.000 unità),
l'imposizione del coprifuoco per i minori in diversi centri
urbani, il tendenziale abbandono del procedimento penale in
favore di procedure informali e punizioni sommarie
(interrogatori segreti, fermo di polizia prolungato, detenzione
amministrativa) e, da ultimo, il dispiegamento di carri armati
nella caccia al terrorista tra aeroporti e autostrade (27). Le
più elementari garanzie appaiono vincoli incompatibili,
al punto che le autorità inglesi stanno considerando
l'opportunità di proporre un emendamento alla
Convenzione europea sui diritti dell'uomo che cancelli il
divieto di «trattamenti o punizioni inumani o degradanti»
e legittimi in sostanza la tortura (28). Del resto, perché
andare tanto per il sottile visto quel che succede a
Guantanamo, dove sono detenuti anche cittadini inglesi della
cui sorte il governo Blair si è sempre scrupolosamente
disinteressato? (29). Così, mentre da una parte si
provvede a militarizzare le frontiere (la compagnia Eurotunnel,
responsabile del centro di Sangatte, ha appaltato la direzione
della sicurezza a un generale inglese a riposo e ha investito
oltre sette milioni di euro nel 2002 in misure
«antipenetrazione» che vanno dalle telecamere a
infrarossi alle reti munite di lame da rasoio, alle sonde al
carbonio), dall'altra si decreta l'abrogazione del diritto
d'asilo (sostituito dal respingimento dei profughi nelle
cosiddette `zone sicure' dell'Onu: la Turchia, l'Iran, la
Somalia). 5. La situazione italiana è meno grave,
almeno a prima vista. Il governo non ha emanato un testo unico
contro il terrorismo, ragion per cui le forzature e le
violazioni della legalità da parte delle autorità
politiche e di polizia, che pure non mancano, sono in questo
caso meno evidenti. A ciò si aggiunge il fatto che,
nonostante gli incessanti attacchi lanciati dal governo contro
la magistratura, quest'ultima è riuscita sinora a
difendere la propria autonomia e indipendenza e a svolgere
nella gran parte dei casi la funzione di garanzia che la
Costituzione le assegna. Ciò nondimeno, non mancano
motivi di seria preoccupazione, sia per quanto attiene alle
manifeste propensioni autoritarie dell'attuale esecutivo, sia
in relazione al prevedibile deteriorarsi del clima sociale e
politico del paese in conseguenza dell'eventuale inizio della
guerra in Iraq. Il 27 gennaio scorso il ministro degli
Interni Pisanu è stato ascoltato dalle commissioni
Affari costituzionali e Difesa della Camera in seduta
congiunta. Oggetto dell'audizione, il fenomeno del terrorismo
in Italia. Nel contesto di un resoconto in gran parte scontato,
due affermazioni appaiono significative. La prima suonerebbe
comica, se non fosse una penosa testimonianza della
tradizionale vocazione al servilismo di ampi settori del nostro
ceto politico. Con malcelata soddisfazione il ministro ha
riferito che «solo qualche giorno fa, l'Attorney General
degli Stati Uniti d'America», cioè quel John
Ashcroft che non lascia passar giorno senza attaccare le
libertà e i diritti civili sanciti dalla Costituzione
americana, «ha dato pubblicamente atto al nostro paese di
aver assunto «un ruolo di leadership» nella lotta
al terrorismo». Il secondo passaggio merita più
attenzione. Affrontando la questione del terrorismo
internazionale, Pisanu ha dichiarato che l'«azione di
contrasto» dello Stato su questo terreno si è
avvalsa, «oltre che dei tradizionali strumenti
informativi ed investigativi, anche della più ampia
gamma di istituti introdotti con la normativa antiterrorismo
del 2001» (30). A quali `istituti' pensava il
ministro? Di sicuro, alle circolari con cui nell'ottobre del
2001 il ministero della Giustizia ha imposto la censura sulla
posta e la detenzione «di alta sicurezza» agli
oltre 10.000 detenuti provenienti dai paesi islamici (31). Con
ogni probabilità - anche se si tratta di un
provvedimento molto più recente - il riferimento
concerneva anche la nuova versione dell'Art. 41 bis del codice
penale, che ha esteso il «carcere duro» a
«terroristi» e «trafficanti di esseri umani».
Ma è certo che Pisanu alludeva in particolare al dl
374/2001 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale) che ha introdotto la nuova figura delle
«associazioni con finalità di terrorismo anche
internazionale», disciplinata, in via definitiva, dal
nuovo Art. 270 bis del codice penale. In effetti, la
riformulazione di questa famosa e famigerata norma ha dato vita
a uno strumento da molti ritenuto indispensabile nel nuovo
scenario mondiale, in quanto il testo precedente tutelava
soltanto l'ordine costituzionale italiano e non era applicabile
ad organizzazioni interessate all'«eversione»
dell'ordinamento di altri paesi (32). Dopodiché va
segnalato che a tale ampliamento non si accompagna soltanto,
come di questi tempi è ovvio, la persistenza della
logica emergenzialista fondata sull'uso e abuso dei reati
associativi, ma anche (grazie alla distinzione di principio tra
il reato di «eversione dell'ordine democratico» e
quello di «terrorismo», che la norma si guarda bene
dal definire) la possibilità di classificare e
perseguire come terroristica qualsiasi forma di violenza
politica, compresa la resistenza a regimi repressivi o
dispotici (non è un caso che l'elenco delle
organizzazioni terroristiche redatto e periodicamente
aggiornato in sede europea dopo l'11 settembre includa il Pkk
dei curdi e le Forze unite di autodifesa della Colombia). Com'è
stato osservato proprio a questo riguardo, «la «guerra
al terrorismo” conduce alla criminalizzazione dell'idea
stessa di liberazione e di autodeterminazione» (33). Al
pari della normativa europea (e anzi ancor più di
questa, che almeno contiene una definizione dei «reati
terroristici»), la legge italiana ha un campo di
applicazione virtualmente infinito, suscettibile di coprire
ogni atto di dissenso politico violento. Ma per quanto siano a
rigore le uniche norme «anti-terrorismo» varate in
Italia dopo l'11 settembre, quelle sin qui considerate non
esauriscono in realtà l'insieme degli strumenti
attualmente in uso nel nostro paese ai fini della `guerra
contro il terrorismo'. Purché non ci si lasci fuorviare
dalle apparenze e dalle formule propagandistiche, è
facile intuire che un formidabile strumento di repressione e
criminalizzazione sul versante strategico dell'immigrazione è
costituito, in questo contesto, dalla Legge Bossi-Fini. Non è
possibile soffermarsi qui analiticamente sugli innumerevoli
aspetti di incostituzionalità di questa legge (peraltro
presenti, in parte, già nella normativa precedente,
varata dal centro-sinistra). Occorre concentrarsi sul suo
carattere repressivo e liberticida (34). La legge crea ampie
zone di arbitrio (sia nelle questure che nei cosiddetti centri
di permanenza temporanea) in cui le forze dell'ordine possono
muoversi in assenza di controlli da parte dell'autorità
giudiziaria, alla quale di fatto si sostituiscono. La pratica
della detenzione amministrativa e delle espulsioni immediate
permette di prendere provvedimenti limitativi della libertà
personale senza l'intervento della magistratura previsto dalla
Costituzione. A ciò si aggiunge un uso quanto meno
improprio dello strumento processuale (con un disinvolto
ricorso all'arresto, alla custodia cautelare e al giudizio
direttissimo) che autorizza a parlare del progressivo
affermarsi di un diritto penale speciale per i migranti che
accedono o si avvicinano al territorio italiano. Se questo è
vero, possiamo dire che la differenza tra la nuova legislazione
italiana sull'immigrazione e le leggi `anti-terrorismo' varate
negli Stati Uniti e in Inghilterra dopo l'11 settembre è
in buona parte puramente nominale. Nel senso che mentre gli
americani e gli inglesi non hanno remore a dichiarare la logica
razzista della `guerra contro il terrorismo' (per cui
inseriscono la gestione repressiva dell'immigrazione nel quadro
della nuova legislazione sicuritaria), il nostro governo si
muove più cautamente (cioè ipocritamente),
distinguendo in apparenza gli ambiti di intervento. Ma se
guardiamo i fatti, le differenze dileguano. Dall'11
settembre si susseguono controlli e rastrellamenti etnici (i
cosiddetti `pattuglioni') a Roma, Milano, Bologna e in molte
altre città italiane mèta di immigrazione di
origine asiatica o mediorientale (35). L'ultimo episodio è
di questi giorni. A Milano decine di immigrati in attesa di
regolarizzazione sono stati prelevati da casa o dal posto di
lavoro senza preavviso e in poche ore imbarcati su un aereo con
provvedimenti di rimpatrio coatto non motivati (36). Sono già
migliaia i profughi pakistani arrestati o rimpatriati perché
in possesso di ritagli di giornale o cartine topografiche;
centinaia i musulmani inquisiti per reati associativi,
puntualmente additati sulla stampa come `terroristi',
incarcerati in base a labili indizi, poi - verificata
l'inconsistenza degli addebiti - scarcerati di nascosto e
subito rimpatriati per evitare che la loro vicenda dia adito a
spiacevoli incidenti. Ci si rammenta facilmente del caso di
Bologna (agosto 2002), non occultabile perché tra i
cinque arrestati (sospettati di preparare un attentato nella
chiesa di San Petronio perché «sorpresi» a
discorrere del crocifisso ligneo posto alle spalle di un
altare) vi era un cittadino italiano, in realtà intento
a illustrare paternità e valore dell'opera d'arte. Ma
casi del genere (molto più tristi per la lunga
detenzione dei malcapitati e per il fatto di concludersi con
l'espulsione dall'Italia) si ripetono. A Roma quattro
cittadini afghani vengono arrestati nel febbraio del 2002
perché trovati in possesso di una cartina della città
in cui sono evidenziati istituzioni e luoghi di culto
cattolici. Si scoprirà che si tratta di profughi
intenzionati a chiedere asilo, e che la cartina era stata
segnata da volontari della Caritas ai quali si erano rivolti
per trovare alloggio. Un'identica vicenda ha luogo a Trieste,
con la differenza che in questo caso i migranti afghani fermati
vengono rimpatriati nel loro paese ancora in guerra (37). A
Gela l'11 settembre del 2002 quindici pakistani, a bordo di un
mercantile, vengono trovati in possesso di documenti
irregolari; arrestati con grande clamore («Scoperta
cellula di Al Qaeda») e detenuti per mesi a
Caltanissetta, sono scarcerati quando emerge che si tratta di
migranti in cerca di lavoro. Il loro avvocato accusa le
autorità italiane di «avere montato
deliberatamente una spettacolare messinscena nell'anniversario
delle Twin Towers» (38). Da ultimo, alla fine del
gennaio scorso scoppia il caso dei 28 pakistani di Napoli,
«nascosti» in una casa di proprietà del
capoclan della camorra Luigi Giuliano a Forcella. Stando ai
giornali, gli inquirenti vi trovano di tutto: tracce di
esplosivo, documenti, e naturalmente `mappe', in base alle
quali gli inquirenti ipotizzano che «i terroristi
pachistani volevano colpire un ammiraglio inglese» (39).
Il caso resta sotto i riflettori finché, il 12 febbraio,
le accuse cadono e i 28 pakistani vengono scarcerati. La
«Stampa» di Torino relega la notizia in seconda
pagina, in taglio basso, perché l'apertura del giornale
è riservata a un'altro scoop: «Allarme
bioterrorismo anche in Italia». Se si legge la
Relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo in
Europa relativa al periodo compreso tra l'ottobre del 2001 e
l'ottobre scorso, si scopre che il dossier sul terrorismo
internazionale in Italia è di gran lunga il più
ampio (40). Il motivo è che vi sono elencati
(naturalmente senza rivelarne l'inconsistenza) anche i casi
inventati come la bufala di San Petronio e la vicenda dei
poveri pakistani di Gela. Non c'è da sorriderne. Tutto
serve ad alimentare l'ossessione della minaccia terroristica e
a giustificare la sistematica violazione dei diritti di
migranti, profughi e richiedenti asilo. Nemmeno in relazione
a questi ultimi l'Italia si discosta dalla prassi adottata di
recente dall'Inghilterra, con l'aggravante che il nostro paese
è all'ultimo posto nell'Unione europea (meno di 10.000
riconoscimenti su un totale di 600.000) nella concessione
dell'asilo politico e umanitario (41). Fece scalpore, lo scorso
dicembre, il caso di Mohammad Said Al-Sahri, profugo politico
siriano da vent'anni in Iraq e intenzionato a chiedere asilo al
nostro paese, bruscamente rimpatriato dalla polizia insieme
alla sua famiglia e con ciò esposto al rischio di una
condanna a morte. Di lui non si è saputo più
nulla. Ma anche a questo proposito sono molto più
numerosi i casi di cui nessuno viene a conoscenza. È
esemplare al riguardo quanto è avvenuto nel `centro di
accoglienza' allestito all'interno della zona militare
dell'aeroporto di Lampedusa, dove centinaia di immigrati
richiedenti asilo sono stati detenuti per lungo tempo in
condizioni di pressoché totale indigenza, finché
la gran parte di essi è stata rimpatriata prima ancora
che la richiesta fosse stata presa in esame secondo le norme
vigenti (42). La violazione dei diritti dei profughi è
sistematica. Anche nella delicata fase di identificazione, si
registra la `collaborazione' delle autorità consolari
dei paesi di provenienza, secondo una prassi vietata da tutte
le convenzioni internazionali (43). Si può dunque ben
dire che il diritto d'asilo è una delle vittime illustri
dell'11 settembre, al pari di tutti i diritti fondamentali dei
migranti (44). Ma se questi ultimi - reclusi in massa nei
centri di detenzione e nei penitenziari (un detenuto su tre
nelle carceri italiane è `extracomunitario' (45)) - sono
le vittime privilegiate della `guerra al terrorismo' condotta
dalle nostre autorità, non sono tuttavia i suoi unici
obiettivi. L'attacco alle garanzie giuridiche è
generale. Stando all'allarme lanciato dall'associazione dei
Giuristi democratici (46), l'arbitrio dilaga grazie allo
smantellamento del principio dell'obbligatorietà
promosso dall'indeterminatezza dei profili di reato disegnati
nelle nuove norme. Sono sempre più frequenti anche nel
nostro paese i casi di attività sotto copertura e di
intercettazioni preventive, mentre si afferma la tendenza alla
ri-militarizzazione delle forze di polizia. Come la tragica
esperienza di Genova ha dimostrato, l'impunità delle
forze dell'ordine è sistematicamente garantita dalla
inadeguata conoscenza della catena di comando che ha condotto
un'operazione di polizia in difesa dell'ordine pubblico. Gli
abusi si moltiplicano nella fase delle indagini preliminari (in
Italia non esiste un codice di conduzione degli interrogatori
nelle stazioni di polizia, né vi è certezza della
identificabilità dei soggetti che li conducono) e in
carcere, dove è tanto più difficile garantire la
regolarità dei trattamenti, in quanto il controllo è
di fatto demandato allo stesso organismo penitenziario che
dispone la custodia delle persone. Il momento che viviamo è
delicato. Il modello segregativo incarnato dal carcere accenna
a diffondersi per il tramite dei Centri di permanenza
temporanea (è di queste ore l'annuncio della decisione
di costruirne altri 14), delle Comunità di recupero che
si contendono una cospicua massa di denaro pubblico, dei
`piccoli manicomi' a cui si delega la controriforma degli
ospedali psichiatrici. E se ancora il nostro paese non ha
raggiunto la sinistra perfezione dell'archetipo americano e
inglese, non mancano i segni premonitori di una tendenza. Gli
arresti di Cosenza, nel novembre 2002, e la pubblicazione - per
iniziativa della Digos di Genova - delle fotografie di due
sindacalisti dei Cobas, additati come capi dei black bloc il 9
gennaio scorso (47), non possono essere archiviati come banali
manifestazioni di leggerezza o di eccesso di zelo. Contro il
movimento di opposizione alla `globalizzazione' capitalistica
non ci si è accontentati di usare il nuovo 270 bis del
codice penale, ma, per la prima volta in Italia, si è
anche ritenuto di indicare come addebito rilevante il
«tentativo di sovvertire gli ordinamenti economici»:
non è soltanto un tentativo di sacralizzare penalmente
la struttura sociale esistente, sottraendola al diritto di
critica, ma anche un trasparente richiamo alla nuova normativa
europea contro il terrorismo che, come sappiamo, annovera tra i
`reati terroristici' anche gli atti tesi a «destabilizzare
le strutture politiche, economiche o sociali di un paese». 6.
Quelli passati qui in rassegna sono soltanto alcuni snodi
cruciali dell'offensiva scatenata da taluni governi
occidentali, con l'alibi della lotta contro il terrorismo
interno e internazionale, contro il sistema di diritti e
garanzie costituzionali nel quale risiede l'essenza dello Stato
democratico. Si dovrebbe andare avanti nel resoconto,
soffermarsi almeno su un altro scenario (l'Asia) meno
conosciuto ma altrettanto drammatico. Basti considerare a
questo riguardo un aspetto che ci chiama direttamente in causa.
Tra gli effetti attesi di provvedimenti come il Patriot Act e
il Crime and Terrorism Act vi è il soffocamento della
libertà di parola tra i profughi che risiedono negli
Stati Uniti e nel Regno Unito, e questo può certamente
considerarsi un regalo che i governi occidentali stanno facendo
ai regimi dittatoriali post-coloniali di cui in passato hanno
favorito l'insediamento (48). Lo stesso può dirsi in
relazione al nuovo 270 bis del nostro codice penale, che - lo
si è osservato - condanna come terrorismo l'opposizione
politica «violenta» nei confronti di qualsiasi
potere costituito, senza riguardo per le sue caratteristiche,
cioè per la presenza o meno dei requisiti minimi di
democraticità. Ma è necessario concludere,
rimandando ad altre occasioni un'analisi più ampia della
materia. Come si diceva, si è inteso fornire un semplice
resoconto fattuale, senza allegarvi considerazioni politiche.
Un aspetto, tuttavia, deve essere subito sottolineato, se si
vuole essere certi di collocare questi elementi in una
prospettiva pertinente. L'ultimo anno e mezzo ha visto una
decisa accelerazione del processo di militarizzazione delle
società occidentali, coerente e rispondente alla
militarizzazione delle relazioni internazionali, al ritorno
della guerra come strumento privilegiato nei rapporti tra le
principali aree geopolitiche. In tale contesto, il termine
terrorismo è un operatore discorsivo cruciale in quanto
consente l'unificazione del campo degli obiettivi interni ed
esterni dell'intervento coercitivo (migranti e marginali,
criminali, oppositori politici, `Stati canaglia' e loro
protettori) e quindi la polarizzazione di due ambiti speculari
(amici vs. nemici) funzionale alla guerra. Ma proprio il nesso
tra guerra e repressione suggerisce che tale processo non
comincia l'11 settembre del 2001, bensì almeno dal
momento in cui la fine dell'equilibrio bipolare riserva agli
Stati Uniti l'iniziativa politica e militare in vista della
definizione di un `nuovo ordine mondiale' (49). Se coglie nel
segno, tale considerazione impone almeno di nominare lo
scenario che costituisce il vero sfondo dei processi evocati in
queste pagine. Il compito è agevolato dal fatto che la
leadership statunitense non perde occasione per puntualizzare
che, al di là degli `Stati canaglia', la minaccia è
rappresentata dagli altri poli di potenza mondiale in via di
costituzione: l'Europa (sempre meno affidabile dopo la
creazione dell'euro), la Russia, l'India e soprattutto la Cina
(50). Da questo punto di vista nulla appare più
fuorviante, per quanto oggi è dato intuire, che
drammatizzare la discontinuità tra il Novecento e il
nuovo secolo: se la storia del Xx secolo ha ruotato intorno al
conflitto Est-Ovest (senza che ciò escludesse,
ovviamente, i conflitti tra Nord e Sud), quest'asse promette di
rimanere cruciale ancora per molto tempo nel xxi secolo, pur
avendo relegato sullo sfondo - almeno per l'immediato - la
contraddizione tra il mondo capitalistico e il pericolo
socialista. Questo è lo scenario sullo sfondo del
quale si colloca il processo di restrizione degli spazi
democratici nelle nostre società: è bene saperlo
se si vuole che l'analisi del presente non si risolva in
un'inerte ricognizione dei dati di fatto ma aiuti in qualche
modo l'azione politica. Dal riferimento del discorso sulla
regressione autoritaria delle nostre società allo
scenario geopolitico generale discendono infatti due
conseguenze rilevanti. La prima è che, nella misura in
cui trova la propria ragion d'essere nella competizione
strategica tra gli Stati Uniti e le altre potenze virtualmente
globali, il processo di militarizzazione delle società
occidentali non costituisce un'`emergenza' di breve periodo né
appare destinato a una imminente inversione di tendenza. Esso
dev'essere focalizzato in relazione a una nuova fase delle
relazioni internazionali della quale il Pentagono pronostica
una lunga durata (nell'ordine dei venti-trent'anni) e che il
vicepresidente americano Cheney considera potenzialmente
«infinita». La seconda conseguenza è che
oggi nuovamente - come già negli anni Trenta del
Novecento - la battaglia democratica contro lo strapotere degli
esecutivi, a salvaguardia dello Stato costituzionale di
diritto, dell'autonomia della magistratura, dei principi di
libertà e di autodeterminazione, si lega
inestricabilmente alla lotta per la pace e contro la guerra. Se
è vero che non c'è democrazia possibile quando
c'è la guerra, è altrettanto vero che una grande
lotta in difesa della democrazia può contribuire in modo
significativo a sconvolgere i piani imperialistici di nuova
colonizzazione del Sud del mondo su cui oggi Bush e i suoi
alleati giocano il tutto per tutto e che rischiano di
rappresentare solo la premessa di una nuova catastrofe
mondiale.
note: 1 An Open
Letter to the Members of Congress, in «The Nation»,
14 ottobre 2002, p. 5. 2 Per un suo più
approfondito esame rinvio al saggio introduttivo del mio La
guerra delle razze, manifestolibri, Roma 2001. «Grande
trasformazione» Karl Polanyi definì il massiccio
ricorso al potere regolatore e coercitivo dello Stato dopo il
fallimento delle politiche di libero mercato imposte dal grande
capitale inglese tra gli anni Trenta e Settanta dell'Ottocento
(cfr. La grande trasformazione. Le origini economiche e
politiche della nostra epoca [1944], Einaudi, Torino 1974). 3
Modello Guantanamo, apparso sul numero 35 del gennaio 2003 di
questa rivista. 4 Convinta che la reazione
militare al terrorismo sia sbagliata e che debba essere data
una risposta politica, la deputata Barbara Lee è stata
l'unica a votare contro. Questa fedeltà ai propri
principi le è costata l'accusa di tradimento e numerose
minacce di morte (cfr. Nancy Chang, Silencing Political
Dissent. How Post-September 11 Anti-Terrorism Measures Threaten
Our Civil Liberies, Seven Stories Press, New York 2002, p. 98).
5 Cfr. The State of Civil Liberties: One Year
Later. Erosion of Civil Liberties in the Post 9/11 Era, A
Report Issued by The Center for Constitutional Rights
(www.ccr-ny.org ), pp. 4-5. 6 Usa Patriot Act
è l'acronimo di Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct
Terrorism; vedine il testo nel sito:
www.eff.org/Privacy/Surveillance/ Terrorism. 7
Sulla definizione di «terrorismo interno» nel
Patriot Act, Michael Ratner, Moving Toward a Police State (Or
Have We Arrived?), in «Global Outlook», n. 1, 2002.
8 Consultabili nel sito:
www.whitehouse.gov/news/ orders. 9 Per il
testo integrale, si vada al sito del Dipartimento:
www.whitehouse.gov/deptofhomeland. 10 In the
Name of Security, Thousands Denied Constitutional Rights, in
«American Free Press», 29 settembre 2001. 11
Riportato in: Gore Vidal, L'undici settembre e dopo (ottobre
2001), in Id., La fine della libertà. Verso un nuovo
totalitarismo?, Fazi, Roma 2001, p. 23. 12
Cfr. Chang, Silencing Political Dissent, cit., p. 119. 13
Cfr. Amnesty International, All's Concerns Regarding Post
September 11 Detentions in the Usa, marzo 2002, pp. 6-7; Center
for Constitutional Rights, The State of Civil Liberties, cit.,
p. 12 e passim. 14 Roberto Rezzo, Los Angeles,
manette «preventive» agli islamici, in «l'Unità»,
20 dicembre 2002. 15 Cfr. «Statewatch
News-online» Aclu Comments on Patriot II Legislation
(www.statewatch.org/news/2003/ feb ). 16 Il
testo integrale commentato della lettera di Bush (US Letter
from Bush to EU, 16.10.01) è reperibile nel sito:
www.statewatch.org/observatory2.htm. 17 Cfr.
US Letter from Bush to EU, 16.10.01, cit.; Tony Bunyan, The War
on Freedom and Democracy. An Analysis of the Effects on Civil
Liberties and Democratic Culture in the EU, A Statewatch
publication, settembre 2002. 18 Sul tema,
Jean-Claude Paye, Le ipocrisie del mandato di cattura europeo,
in «Le Monde diplomatique» (ed. it.), febbraio
2002, pp. 4-5. 19 Cfr. «Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee», 22 giugno 2002,
L 164/3. Per un primo esame dei provvedimenti assunti
dall'Unione europea dopo l'11 settembre nel quadro della lotta
contro il terrorismo, cfr. Didier Bigo-Elspeth Guild, De
Tampere à Séville, vers une ultra
gouvernementalisation de la domination, in «Cultures &
Conflits», 45; Pierre Berthelet, L'impact des événements
du 11 septembre sur la création de l'espace de liberté,
de sécurité, et de justice, in «Cultures &
Conflits», 46; Immigration and Asylum in the EU After 11
September 2001 («Statewatch Analysis» No 14:
www.statewatch.org/news/2002/sep); Statewatch «Observatory»:
In Defence of Freedom & Democracy
(www.statewatch.org/observatory2b.htm). 20 EU
Definition of «Terrorism» Could Still Embrace
Protests (www.statewatch.org/news/2001/dec ); cfr. al riguardo
le considerazioni di John Brown, I pericolosi tentativi di
definire il terrorismo, in «Le Monde diplomatique»
(ed. it.), febbraio 2002, pp. 4-5. 21 Una
sintetica rassegna della legislazione anti-terrorismo varata
dai diversi paesi dopo l'11 settembre è in appendice al
volume Jamm/Senzaconfine, Vecchia repressione e nuova legalità.
Il mondo dopo l'11 settembre visto dalla parte delle vittime,
s.l., s.d. [ma 2002], pp. 54-65. 22 Amnesty
International, Rights Denied: the UK's Response to 11 September
2001, 5 settembre 2002, pp. 4-5; per il testo della legge:
www.epolitix.com/data/ Legislation. 23 Cfr.
Audrey Gillian, La situazione difficile dei terroristi
internati in Gran Bretagna («The Guardian», 9
settembre 2002), in Vecchia repressione e nuova legalità,
cit., p. 42. 24 Irr News Service, UK: Terror
Policing Brings Many Arrests but Few Charges:
www.statewatch.org/news/2003/mar. 25 Rights
Denied: the UK's Response to 11 September 2001, pp. 14-8; per
altri casi, cfr. Gillian, La situazione difficile dei
terroristi, cit., pp. 40 ss. 26 Cfr. Vecchia
repressione e nuova legalità, cit., pp. 47-9. 27
Cfr. Orsola Casagrande, Londra dei carri armati, in «il
manifesto», 14 febbraio 2003; Lee Bridges, New Labour and
New Authoritarianism in Criminal Justice, in Irr News, 14
gennaio 2003 (www.irr.org.uk/2003/ january). Per un'analisi più
ampia della situazione carceraria inglese (in particolare
riguardo ai minori), Roger Matthews, The Changing Nature of
Youth Custody in Europe (dattiloscritto distribuito in
occasione del Social Forum Europeo di Firenze); sulla
condizione dei migranti detenuti, Loïc Wacquant, «Nemici
convenienti». Stranieri e migranti nelle prigioni
d'Europa, in Id., Simbiosi mortale. Neoliberalismo e politica
penale, ombre corte, Verona 2002. 28 Bunyan,
The War on Freedom and Democracy, cit. 29
Amnesty International, Rights Denied: the UK's Response to 11
September 2001, cit., pp. 3-4; Bunyan, The War on Freedom and
Democracy, cit. 30 Cfr. Commissioni riunite I
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
Interni) e IV (Difesa), Resoconto stenografico dell'audizione
del 27 gennaio 2003 (bozza non corretta). 31
Cfr. Vecchia repressione e nuova legalità, cit., pp.
33-4. 32 Cfr. Desi Bruno, La risposta
legislativa all'11 settembre, in Vecchia repressione e nuova
legalità, cit., p. 50. 33 Vecchia
repressione e nuova legalità, cit., p. 34. 34
Per un'analisi della Legge Bossi-Fini (Legge 30 luglio 2002, n.
189) attenta a questi aspetti, si veda Angelo Caputo, La
condizione giuridica dei migranti dopo la legge Bossi-Fini, in
«Questione Giustizia», 5/2002, pp. 964-81; col
permesso delle autrici, che ringrazio, mi sono qui avvalso
anche delle osservazioni contenute in Desi Bruno - Silvia
Allegrezza, Legislazione in materia di immigrazione ed asilo.
Le fattispecie penali e le disposizioni transitorie (in corso
di pubblicazione). 35 Vecchia repressione e
nuova legalità, cit., p. 7. 36 Massimo
Solani, Immigrati, espulsioni selvagge e senz'appello, in
«l'Unità», 11 marzo 2003. 37
Vecchia repressione e nuova legalità, cit., p. 8. 38
Ivi, pp. 20, 26. 39 Suona così il
sommario dell'apertura della prima pagina della «Repubblica»
del 1° febbraio 2003. Il titolo non è meno
apodittico: Napoli, la Nato nel mirino. 40
Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, Doc. n. 14280/2/02 rev 2
(10 dicembre 2002): http://register.consilium.eu. int/, pp.
23-25. 41 Rifugiati. Italia inospitale, in
«l'Unità», 20 gennaio 2003. 42
Cfr. Salvatore Palidda, La gestion néo-libérale
des migrations en Italie, in «Hommes & Migrations»,
gennaio-febbraio 2003, pp. 43 ss. 43 Cfr.
Associazione Giuristi Democratici, Guerra globale al
terrorismo. «Bufale» e diritti umani, in: Vecchia
repressione e nuova legalità, cit., p. 28. 44
Questo vale per tutta Europa. L'11 dicembre scorso, il
«Guardian» dava notizia di «discussioni
segrete» in sede europea sul problema della ridefinizione
dello status di rifugiato e di profugo; da tali discussioni
starebbe emergendo l'orientamento di restringere la rosa delle
motivazioni per l'ottenimento dell'asilo e di precarizzare
d'ora in avanti tutte le situazioni, sottoponendole a verifica
periodica (EU: All Refugee Status to Be Temporary and
Terminated as Soon as Possibile, www.statewatch.org/
news/2002/dec). Sul tema cfr. Elspeth Guild, The Inexpected
Victims of September Eleven. Immigration and Asylum, in: Walker
Rob-Gokaï Bulent (a cura di), 11 September 2001: World,
Terror, and Judgement, Ashgate, 2002. 45 Un
aggiornato quadro d'insieme della situazione del sistema
carcerario in Italia è offerto dalla recente Inchiesta
sulle carceri italiane, a cura di Stefano Anastasia e Patrizio
Gonnella (Carocci, Roma 2002), promossa dall'associazione
Antigone. 46 D. Bruno, La risposta legislativa
all'11 settembre, cit., p. 51. 47 Mentre sul
«Secolo XIX» compariva l'inserzione a pagamento con
le foto dei sindacalisti, «Panorama» pubblicava,
con una significativa sincronia, un'intervista al ministro
Pisanu nella quale si sosteneva che alcuni terroristi «si
muovono nell'area antagonista delle manifestazioni pubbliche»
(affermazioni del resto puntualmente ribadite da diversi
esponenti del governo, a cominciare dal ministro Buttiglione,
in occasione della recente cattura dei brigatisti rossi Galesi
e Lioce, il 6 marzo scorso). 48 Cfr. al
riguardo Liz Fekete, Peoples' Security versus National
Security, in Irr «News», 9 settembre 2002
(www.irr.org.uk/2002/ september). 49 Non è
un caso che già nel 1995 Adrian Guelke (The Age of
Terrorism, Tauris, London) osservasse come, a forza di «essere
applicato a tipi assai diversi di violenza, alcuni dei quali,
in particolare sul piano interno, non hanno un obiettivo
politico», il concetto di terrorismo tenda a
«disintegrarsi» (e quindi - si potrebbe aggiungere
- a trasformarsi in una metafora della generalità dei
soggetti e dei comportamenti che si intende reprimere). Tra il
1999 e il 2000 il Comitato dei capi di Stato maggiore elabora
il rapporto Joint Vision 2020, nel quale la Cina è
individuata senza mezzi termini come l'eventuale avversario di
un prossimo conflitto globale (cfr. Paul-Marie de la Gorce, La
nuova dottrina militare americana, in «Le Monde
diplomatique» [ed. it.], marzo 2002, p. 5). Poco dopo
(settembre 2000) prende forma, ad opera del think tank di
Cheney e Rumsfeld (il Project for the New American Century), un
dossier intitolato Rebuilding America's Defences: Forces and
Resources for a New Century (reso noto il 15 settembre 2002 dal
quotidiano scozzese «Sunday Herald»), nel quale si
puntano i riflettori sulla Cina e si ventila la possibilità
che «le forze americane e alleate forniscano la spinta al
processo di democratizzazione» di quel paese. Da ultimo,
nell'ormai celebre The National Security Strategy of the United
States of America (divulgato lo scorso settembre e pubblicato
in Italia da «Liberazione» il 10 ottobre 2002),
Bush sceglie la strada della minaccia esplicita: dichiara che,
pur accogliendo «con gioia l'emergere di una Cina solida,
pacifica e prosperosa», gli Stati Uniti non possono non
rilevare che «nel perseguire avanzate capacità
militari in grado di minacciare i vicini Stati della regione
Asia/Pacifico, la Cina sta seguendo un percorso sorpassato che,
alla fine, intralcerà la sua stessa ricerca della
grandezza nazionale». Per ulteriori informazioni, è
utile la lettura di Claude Serfati, L'imperialismo Usa dopo
l'11 settembre, in «Guerre & Pace», n. 93,
ottobre 2002; Michel Chossudovsky, Guerra e globalizzazione. Le
verità dietro l'11 settembre e la nuova politica
americana, Ega, Torino 2002.
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