09 March 2005 - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DANNI PERSONALI - Bollettino Marzo 2005, doc. web n. 1109493
"Etichette intelligenti" (Rfid): il Garante individua le garanzie per il loro uso - 9 marzo 2005
altre ns.pagine sui Garante:
http://www.associazionevittimearmielettroniche-mentali.org/GaranteLink.htmImpianto sottocutaneo di microchip
L'impianto sottocutaneo di microchip in esseri umani solleva problematiche, particolarmente delicate, che hanno già indotto altre autorità garanti in Europa a considerarlo inaccettabile sul piano della protezione dei dati. - Anche nei casi in cui un limitato impiego di microprocessori sottocutanei è stato permesso (ad es., negli Stati Uniti: Food and Drug Administration, 12 ottobre 2004) sono stati comunque messi in evidenza i potenziali rischi di tali operazioni, sia per la salute dei soggetti che si sottopongono all'impianto, sia per la sicurezza dei dati personali trattati. - Gli impianti sottocutanei di microchip devono ritenersi in via di principio esclusi, in quanto contrastanti, con riferimento alla protezione dei dati, con il principio di dignità (art. 2 del Codice), ferme restando le altre norme dell'ordinamento a garanzia dell'integrità fisica e dell'inviolabilità della dignità della persona, contenute anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 1 e 3). DELLE LEGGI U.S.A. NON CI FREGA NIENTE, AVEVANO LA SEDIA ELETTRICA MENTRE FACEVANO QUESTE SPERIMENTAZIONI.
noFatte salve le previsioni della normativa sulla protezione dei dati e le prescrizioni del presente provvedimento, l'impiego di microchip sottocutaneo può essere quindi ammesso solo in casi eccezionali, per comprovate e giustificate esigenze a tutela della salute delle persone, in stretta aderenza al principio di proporzionalità (art. 11 del Codice), e nel rigoroso rispetto della dignità dell'interessato (art. 2, comma 1).no
PERCHE' OGNUNO DI NOI NON HA MAI AUTORIZZATO CHICCHESSIA A QUESTA MERDA DI COSE:
In nome della Costituzione della Repubblica Italiana (art.32) e della Dichiarazione di Helsinki
(WORLD MEDICAL ASSOCIATION DECLARATION OF HELSINKI - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects - Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and amended by The 29th WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975 - 35th WMA General Assembly, Venice, Italy, October 1983 - 41st WMA General Assembly, Hong Kong, September 1989 - 48th WMA General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa, October 1996 - and the 52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, October 2000 - Note of Clarification on Paragraph 29 added by the WMA General Assembly, Washington 2002 - Note of Clarification on Paragraph 30 added by the WMA General Assembly, Tokyo 2004) dichiara di non aver dato alcun consenso a qualunque utilizzo di qualsiasi genere della propria persona e movimenti neurologici, pensieri, attenzioni, sapere intellettivo, esperenzialem ad alcuna loro captazione e ad alcuna loro interferenza, tantomeno con psicofarmaci; dichiara con la presente di rifiutare la legittimità, della eventualità precisata dal ddl 24/6/2003 n.211, laddove si ipotizza che una persona possa essere oggetto di sperimentazioni pur non avendo la possibilità di dare il proprio consenso informato; dichiara solennemente di non aver mai dato ad alcuna persona alcun permesso del genere. E DI NEGARLO IN QUALSIASI CASO.RIDICOLO RODOTA' RIDOLINI:
L'interessato dovrebbe poter essere in grado di ottenere di regola, in qualunque momento e senza oneri, la rimozione del microchip e l'interruzione del relativo trattamento dei dati che lo riguardano.RIDICOLO RODOTA' RIDOLINI:I titolari del trattamento devono inoltre predisporre modalità di impianto e di impiego delle etichette sottocutanee tali da garantire la riservatezza circa la presenza delle stesse etichette nel corpo dell'interessato.
I trattamenti di dati sensibili, oltre che effettuati nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice (artt. 22 e 2; Parte II, Titolo V del Codice), devono essere, ove prescritto (artt. 26 e 76), preventivamente autorizzati dal Garante.
Il Garante si riserva di prescrivere ai titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 17 del Codice, di sottoporre alla verifica preliminare di questa Autorità (anche con eventuali provvedimenti di carattere generale) i sistemi di RFID destinati all'impianto sottocutaneo che, in quanto tali, presentano rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati.